lunedì 4 novembre 2013

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE DELLA F.I.S.M.

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO NAZIONALE DELLA F.I.S.M.
*(Deliberazione Consiglio nazionale del 18/19 ottobre 2013 )
Art. 1
1. Partecipano al Congresso i soggetti indicati nell'art. 13, 1° c. dello Statuto, che assumono la qualifica di membro del Congresso.
2. Al fine di individuare il numero dei delegati che ciascuna Federazione Provinciale, eventualmente sub-Provinciale o sovra-Provinciale, può eleggere, ai sensi dell'art. 13, 1° c., lett. e) dello Statuto, si prende a base la media delle scuole federate risultante nel quinquennio 2010/2014 compresi.
3. * Per lo stesso periodo va verificata la regolarità dei versamenti delle quote associative (art.13, 2°c. dello Statuto). Le Federazioni provinciali debbono regolarizzare i versamenti delle quote federative dal 2010 al 2014 compreso entro e non oltre il 31 marzo 2014, pena l’esclusione dal Congresso nazionale. Le quote versate debbono essere in linea con gli anni precedenti e, di norma, omogenee negli ultimi cinque anni (2010-2014).
Art. 2
1. Il Congresso elegge:
a) un Ufficio di Presidenza composto di 3 membri;
b) un Ufficio di Segreteria composto di 3 membri;
c) un Ufficio Elettorale, composto di 5 membri.
Art. 3
1. L'Ufficio di Presidenza:
a) stabilisce l'ordine dei lavori del Congresso, accogliendo eventuali proposte provenienti in tal senso dal Congresso medesimo;
b) illustra le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Nazionale;
c) definisce i tempi degli interventi;
d) elabora il materiale necessario per la redazione delle mozioni;
e) proclama il risultato delle singole votazioni;
f) adotta, insindacabilmente, tutte le determinazioni ritenute opportune per il migliore
svolgimento dei lavori congressuali.
Art. 4
1. L'Ufficio di Segreteria provvede - d'intesa con l'Ufficio di Presidenza - agli adempimenti organizzativi indispensabili per lo svolgimento dei lavori.
Art. 5
1. L'Ufficio Elettorale:
a) esamina e controlla i titoli che legittimano l'assunzione della qualifica di membro del Congresso;
b) riceve le liste elettorali, ne controlla la regolarità e ne decide l'ammissibilità;
c) costituisce il seggio elettorale, opera il conteggio dei voti e predispone gli atti per la proclamazione dell'esito delle singole votazioni.
Art. 6
1. Gli interventi nel corso dei dibattiti congressuali si effettuano su prenotazione scritta.
2. La mozione d'ordine, prodotta con atto scritto e ammessa dalla Presidenza, viene svolta nel momento indicato dall'Ufficio di Presidenza, con inserimento anticipato nella programmazione degli interventi ordinari.
Art. 7
1. I membri di cui alle lettere a) ed e) del 1° c. dell'art. 13 dello Statuto, che siano impossibilitati a partecipare al Congresso, possono delegare – con atto scritto - il loro voto ad altro membro del Congresso della medesima regione.
2. Nessun membro può, però, essere investito da più di una delega, oltre la propria.
3. Ciascun membro del Congresso ha diritto di discutere gli argomenti dell'ordine del giorno e a partecipare, con voto "per testa", ovvero con una delega oltre la propria, alla votazione su tutti gli argomenti medesimi.
Art. 8
1. Tutte le votazioni si effettuano per alzata di mano, ad eccezione di quelle riguardanti persone (lettere d) e) f) g) dell'art. 15, 1° c., dello Statuto) che avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni per alzata di mano devono avvenire per appello nominale ove lo richiedano l'ufficio di Presidenza o 40 membri del Congresso.
3. Le votazioni sulle modifiche statutarie avvengono distintamente per ciascuna modifica proposta. Il rigetto di una proposta di modifica comporta il permanere in vigore della materia oggetto della proposta medesima, ove preesistente.
Art. 9
1. Per l’elezione del Presidente, del Vice Presidente, dei Revisori e dei Probiviri, le candidature devono essere presentate da almeno 25 membri del Congresso che non siano candidati alle relative cariche.
2. All’elezione di tali organi si procede separatamente, nell’ordine indicato nel primo comma e su liste distinte per i vari organi da eleggere.
3. Per l’elezione dei membri del Consiglio Nazionale, ove risulti presentata un'unica lista con più candidati rispetto al numero degli eleggibili, possono essere espresse fino a due terzi delle preferenze, eventualmente arrotondate per difetto, rispetto ai candidati da eleggere.
Ove ci siano più liste, ciascun elettore vota la lista e può esprimere preferenze non superiori ai due terzi, eventualmente arrotondati per difetto, dei candidati da eleggere; ciascuna lista ottiene un numero di eletti in proporzione ai voti ottenuti, in base al metodo di "Hont"; risultano eletti i candidati che, nell'ambito del numero dei membri da eleggere, hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, ove risulti presentata un' unica lista con più candidati rispetto al numero degli eleggibili, possono essere espresse fino a due terzi delle preferenze rispetto ai candidati da eleggere.
Ove ci siano più liste, ciascun elettore vota la lista e può esprimere preferenze non superiori ai due terzi, eventualmente arrotondati per difetto, dei candidati da eleggere; risultano eletti i candidati che, nell'ambito del numero dei membri da eleggere, hanno riportato il maggior numero di voti.
5. In caso di parità di preferenze tra i candidati, prevale quello più giovane d'età.
Art. 10
1. Nell'ipotesi in cui il Congresso, in sede di approvazione di modifiche statutarie, adotti determinazioni che interferiscano comunque con disposizioni del presente Regolamento, tali disposizioni si intendono automaticamente modificate fino ad adeguarsi perfettamente al contenuto delle predette determinazioni.
2. Il giudizio sulla sussistenza di tali interferenze e la riformulazione letterale delle disposizioni regolamentari da adeguare, vengono adottati, all'unanimità o a maggioranza, dall'Ufficio di Presidenza del Congresso.