STATUTO
CIRCONDARIALE
STATUTO DELLA F.I.S.M.
Federazione Italiana
Scuole Materne
Circondario di Rimini
COSTITUZIONE DI
ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno
millenovecentosettantacinque, il giorno diciannove del mese di giugno
in Rimini, nel mio studio
in Piazza Ferrari nr. 22; avanti a me Dr. Mario Zaccarini, notaio in Rimini,
iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, senza assistenza
di testimoni, per avervi i comparenti rinunciato, tra loro d'accordo e col mio
consenso, sono personalmente comparsi:
1) MIGLIORATI
LUIGIA, insegnante, nata a Cantalice (Rieti) il 19 aprile 1927 e domiciliata a
Rimini, via Medusa nr. 22;
2) GLIORI CIRO,
pensionato, nato a Rimini1'8ottobre 1913 ed ivi domiciliato in via Guicciardini
nr. 2;
3) M.R. CASADEI DON
NICOLA, sacerdote, nato a Verucchio il 31 agosto 1924 e domiciliato a Igea
Marina di Bellaria, via Virgilio nr. 4;
4) M.R. AMATI DON
ALDO, sacerdote, nato a Rimini il 16
settembre 1939 e domiciliato a Rimini via Covignano nr. 238;
5) BUFFAGNI MARIA,
religiosa, nata a Castellarano (Reggio Emilia) il 17 agosto 1937 e domiciliata
a Rimini, Via Bonsi nr. 18;
tutti cittadini italiani,
comparenti della cui identità personale sono io notaio certo, i quali stipulano
quanto segue:
1) E’ costituita fra
essi comparenti una associazione volontaria denominata “F.I.S.M. (Federazione
Italiana Scuole Materne) – Circondario di Rimini”, ([*]) alla quale possono
aderire le scuole materne non statali del Circondario di Rimini, che ne
facciano domanda.
2)
L'associazione ha
sede in Rimini, attualmente in via Medusa nr. 22 ed è costituita nella forma e
con gli scopi di cui allo statuto che viene allegato a questo atto sotto la
lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale.
Tale statuto composto di nr. 26
articoli, contiene tutte le indicazioni prescritte dalla legge e servirà a
regolare la vita e l'attività dell'associazione; tutti i comparenti dichiarano
di averne piena ed esatta conoscenza per averlo letto di persona e di accettarlo
in ogni sua parte, all'uopo lo firmano in calce in ciascun foglio, dispensandomi
dal darne lettura.
3)
L'associazione ha
fini di servizio, coordinamento, promozione, rappresentanza delle scuole
materne associate, come meglio specificato nello statuto allegato.
4)
La durata
dell'associazione è a tempo indeterminato.
5)
Sono organi della
associazione:
a)
l'assemblea
generale degli associati;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Segretario;
e)
l'Ufficio di
Presidenza;
f)
il Collegio dei Probiviri.
6) A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono eletti:
MIGLIORATI LUIGIA Presidente
BUFFAGNI SUOR MARIA Segretaria
GLIORI CIRO Consigliere
SAC. ALDO AMATI Consigliere
ai quali sono da aggiungere a norma di statuto i due membri
nominati dalla autorità ecclesiastica e i tre esperti.
Gli eletti dichiarano di
accettare la carica.
7)
La nomina dei
probiviri dovrà essere fatta dalla Assemblea Generale nella sua prima riunione.
8)
Il Consiglio
Direttivo, come sopra nominato, durerà in carica fino alla prossima assemblea
generale;
9)
La quota di
associazione viene fissata in Lire 8.000 (ottomila), annuali salvo variazioni
da apportarsi annualmente dal Consiglio Direttivo:
10)
I comparenti
autorizzano il Presidente sig.na Migliorati Luigia, a compiere tutte le
pratiche necessarie per l'eventuale consegui mento della personalità giuridica
da pane dell'associazione; a tale esclusivo scopo le conferiscono ogni più
ampia ed opportuna facoltà per apportare al presente atto e allo statuto
allegato tutte le modifiche, aggiunte o riduzioni che venissero richieste dalle
competenti autorità.
11)
Le spese di questo atto e
conseguenti tutte, sono a carico della associazione.
Il presente atto,
dattiloscritto con nastro indelebile da persona di mia fiducia in quattro
pagine e pane della quinta di due fogli, è stato da me notaio letto ai
comparenti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.
F.tì:
MIGLIORATI
LUIGIA GLIORI CIRO
DON NICOLA CASADEI SAC.
ALDO AMATI
BUFFAGNI MARIA
Dott. MARIO ZACCARINI NOTAIO
STATUTO
CIRCONDARIALE
STATUTO DELLA F.I.S.M.
Federazione Italiana
Scuole Materne
Circondario di Rimini
NATURA-SCOPI-MEZZI
ART. 1
È
costituita in Rimini la "F.I.S.M.
Federazione Italiana Scuole Materne" Circondario di Rimini.
Ad essa possono aderire
tutte le scuole materne non statali che si adeguano agli "Orientamenti
didattici" emanati con D.P.R. dell'II giugno 1958 nr. 584 e agli "Orientamenti
dell'attività educativa nella Scuola Materna "emanati con D.P.R. del 10 settembre 1969, nr. 647, per rispondere alla finalità
di <<educazione di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e
di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera
della famiglia>>, ai sensi dell'art. I della Legge nr. 444 del18 marzo
1968.
Potranno aderire anche
Asili ed altri Istituti di assistenza, beneficenza per l'infanzia, a giudizio insindacabile del Consiglio
Direttivo.
E’ costituito
in Rimini la F.I .S.M.
– Federazione Italiana Scuole Materne – Provincia di Rimini.
Ad esso possono
aderire tutte le Scuole Materne non statali che rispondono alle finalità di
“educazione di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di
preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della
famiglia ai sensi dell’art. 1 della Legge 444 del 18 marzo
ART.2
ART.3
a)
procura agli enti
federati assistenza morale, giuridica, didattica, al fine di favorirne il
miglioramento funzionale ed educativo;
b)
promuove in modo
adeguato alle esigenze pedagogiche - nell'ambito dello sviluppo integrale della
personalità del fanciullo - o educazione religiosa, in una visione cristiana
della vita, in armonia con l'opera della famiglia e della comunità ecclesiale;
c)
cura
l'adeguamento di ogni Scuola Materna ai requisiti
previsti dalle leggi vigenti;
d)
coordina
l'attività delle scuole aderenti alla Associazione predisponendo adeguati
servizi;
e)
promuove la
costituzione di Scuole Materne:
f)
rappresenta gli
Enti associati nei rapporti con le Autorità competenti; ne coordina le istanze
e ne evidenzia il contributo nel campo dell’educazione prescolastica e della
assistenza alle famiglie;
g)
favorisce la
qualificazione, la formazione permanente degli educatori e dei collaboratori;
h)
promuove lo
studio dei problemi pedagogici, sociali, assistenziali ed amministrativi
connessi alla scuola materna;
i)
prevede, in casi
eccezionali, la gestione diretta di scuole materne.
ART.4
ART.5
ART.6
Il patrimonio della
Federazione è costituito:
a) dalle quote associative annuali determinate con
delibera del consiglio Direttivo;
b) dai beni che verranno acquisiti dalla federazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza
di bilancio;
d) da eventuali donazioni ed erogazioni.
ART. 7
Diventano soci le scuole
materne non statali che, facendo propria la finalità della F.I.S.M.
circondariale, presentano domanda scritta e sono ammessi su delibera del
Consiglio Direttivo.
La
decadenza da socio avviene per dimissione, o per delibera del Consiglio
Direttivo, a motivo di inosservanza delle norme statutarie, sentito il parere
del collegio dei probiviri, a norma dell’art. 18 dello Statuto.
ORGANI DELLA F.I.S.M. E LORO ATTRIBUZIONI
ART. 8
Sono Organi dell'Associazione:
l)
L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
composta dai legali rappresentanti o loro delegati degli enti federati in
misura di uno per ogni scuola materna e dai componenti il Consiglio Direttivo con diritto di voto.
2)
Il CONSIGLIO DIRETTIVO composto di
nove membri di cui:
a)quattro
membri soci eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea Generale;
b) due
membri anche non soci nominati da autorità ecclesiastica, tra cui il consulente ecclesiastico;
c) tre
esperti, anche non soci, cooptati dal Consiglio Direttivo, che abbiano specifica
competenza in materia pedagogico didattica, giuridico-sociale, amministrativa,
sanitaria.
3)
Il Presidente eletto dal Consiglio
fra i suoi membri.
4)
Il Segretario scelto dal Presidente
fra i membri del Consiglio.
5)
L'Ufficio di Presidenza composto dal
Presidente, dal Consulente Ecclesiastico, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal
Tesoriere, eletti dal Consiglio fra i suoi membri.
6)
Il Collegio dei Probiviri in numero
di tre effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea generale, presieduto
dall'eletto con maggior numero di voti.
ART. 9
L’Assemblea generale ha il
compito di:
a) esaminare la situazione morale, educativa, giuridica,
assistenziale, e – se richiesta ed ai soli fini consultativi – la situazione
finanziaria degli enti associati e formulare proposte al Consiglio Direttivo;
b) esaminare il piano annuale dell'attività della federazione
proposto dal Consiglio Direttivo, apportando eventuali modifiche;
c) esaminare ed esprimere motivato parere sul bilancio
annuale della associazione;
d) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
e) eleggere ogni tre anni il Collegio dei probiviri;
f) ratificare eventuali modifiche allo Statuto e lo
scioglimento della F.I.S.M. Circondariale deliberati dal Consiglio Direttivo.
ART. 10
L'Assemblea Generale si
riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, su convocazione
scritta del Presidente in base a delibera del Consiglio notificata almeno quindici
giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
Si riunisce in sessione
straordinaria su richiesta di almeno un quinto degli enti federati o per deliberazione
del Consiglio Direttivo.
Le adunanze dell'assemblea
sono presiedute e dirette da un Presidente eletto dall’Assemblea stessa, il
quale è assistito dal Segretario e, se necessario, da due scrutatori.
L'Assemblea dei soci è
valida quando è presente in proprio o per delega la maggioranza degli
associati.
Non raggiungendosi la
maggioranza, l'adunanza è valida in seconda
convocazione, dopo un'ora dell'orario fissato, qualunque sia il numero dei soci presenti.
In caso di votazione per
modifica dello statuto è necessaria la presenza dei due terzi dei soci (art.
21).
Gli enti federati possono
farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, con
delega scritta in calce all’avviso di convocazione; la regolarità delle deleghe
è verificata dal Presidente dell’Assemblea o da suo delegato.
Un associato non può essere
portatore di più di due deleghe ed avrà diritto a tanti voti quante sono le
scuole materne che rappresenta. Delle riunioni si redige il verbale firmato dal
Presidente della Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Il loro incarico si esaurisce con i lavori dell’Assemblea stessa.
ART. 11
Il Consiglio Direttivo, che
di norma si riunisce ogni trimestre, ha il compito di:
a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea
generale, curando la attuazione del Piano Annuale;
b) accettare e dimettere gli associati a norme degli
artt. 7 e 18 dello Statuto;
c) deliberare la sospensione e lo scioglimento del
Consiglio Direttivo o di amministrazione degli enti federati se e quando
previsto dallo statuto locale, e
nominare una gestione commissariale
quando la loro attività entri in palese contrasto o comunque violi le finalità,
la natura e modalità del loro atto costitutivo, sentito il parere del collegio
dei probiviri (art. 18);
d) di ratificare per renderla esecutiva, la deliberazione
di cessazione degli enti federati decisa dai rispettivi organi statutari o
deliberarne la sopravvivenza provvedendo ad una forma di versa di gestione
della scuola materna;
e) deliberare modifiche del presente statuto e lo
scioglimento della F.I.S.M. Circondariale,[†] sentito il parere del
collegio dei probiviri (art. 18). La delibera diviene esecutiva quando sia
stata ratificata dall'Assemblea dei Soci (artt. 9 e 21);
f)
deliberare la
data di convocazione ordinaria e straordinaria della assemblea generale dei
soci e definirne l'ordine del giorno;
g) vigilare sull'attività delle singole scuole materne
nel rispetto della loro autonomia patrimoniale ed amministrativa, curandone il
migliore funzionamento e coordinamento sul piano morale, religioso, didattico,
amministrativo, in conformità alle norme di legge;
h) compilare il bilancio annuale preventivo e consuntivo
da sottoporre all’esame dell’assemblea generale;
i)
sollecitare
aiuti finanziari da parte dello Stato, di enti pubblici e privati in favore
degli associati;
j)
promuovere iniziative di carattere didattico,
assistenziale, amministrativo ed economico, qualificanti la F.I.S.M.
Circondariale e gli enti federati;
k) assolvere
a tutti i compiti e prestare tutti i servizi di cui agli artt. 2 e 3 del
presente Statuto.
ART. 12
Il Consiglio Direttivo è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
federazione.
Nomina i dipendenti
necessari al funzionamento della federazione, ne determina la retribuzione e
compila il Regolamento Interno, la cui osservanza è obbligatoria
per tutti gli associati ed i dipendenti.
ART. 13
Il Consiglio Direttivo si
riunisce, su convocazione scritta del Presidente, in sessione ordinaria ogni
tre mesi ed in sessione straordinaria quando il Presidente o tre membri
del Consiglio ne ravvisano la necessità.
La sessione è valida quando
è presente la maggioranza dei Consiglieri. Ogni decisione viene presa a
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Presidente, ove lo
ritenga opportuno e su richiesta di tre Consiglieri può invitare alle riunioni,
anche in via permanente ma senza diritto di voto, esperti nelle diverse
materie.
ART. 14
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la
federazione nei confronti di terzi, delle autorità e di in giudizio; convoca e
presiede le sessioni del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza,
nomina il Segretario, dirige tutta l’attività della Federazione, firma la
corrispondenza e gli atti di ufficio; emette e firma i mandati di pagamento
secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione.
Cura la esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza esercita i poteri
del Consiglio, salvo ratifica, da parte di questo alla successiva riunione. Il
Presidente ha facoltà di delegare il Vice
Presidente o altro membro del Consiglio, ad esercitare le sue funzioni. In sua
assenza e in mancanza di delega esercita le funzioni di Presidenza il Vice.
ART. 15
L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente nella
direzione della F.I.S.M. provinciale; si riunisce di regola almeno mensilmente
a discrezione del Presidente o su richiesta di due membri.
ART. 16
Il Segretario ha il
compito di diramare gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea
Generale su incarico del Presidente, redigere i verbali dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e li
raccoglie con successione cronologica e progressiva in libri distinti; tiene
aggiornato l'elenco dei soci, cura la contabilità della federazione secondo le
modalità fissate da apposita deliberazione consigliare; predispone i bilanci da
presentare all'esame del Consiglio entro i termini da questo fissati, riscuote
e quietanza contributi ordinari e straordinari e tutti i proventi e provvede al
pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria controfirmando i mandati
emessi dal Presidente o dal suo delegato (art. 14), cura l’inventario dei beni
della federazione, espleta tutte le pratiche che per legge riguardano
l’attività della federazione.
Il Consulente Ecclesiastico
ART. 17
In considerazione della
rilevanza che la F.I.S.M. riconosce alla componente etico - religiosa
dell'attività educativa, tenuto conto altresì che la maggior parte delle scuole
federate è gestita e diretta da persone o enti ecclesiastici e religiosi il Consulente
Ecclesiastico curerà in particolare i rapporti con l'autorità ecclesiastica e le superiori di congregazioni
religiose; l'ispirazione cristiana dell'educazione religiosa.
ART. 18
Il Collegio dei
Probiviri vigila l'attività della F.I.S.M. Circondariale curandone
l'adeguamento allo statuto; e pone al Consiglio Direttivo o alla Assemblea le
sue conclusioni.
Ai probiviri sono
attribuite anche le funzioni di pacifici compositori di controversie e
contestazioni che sorgessero fra enti federati o fra detti enti e federazione
Circondariale. Essi giudicheranno ex bono et a equo senza formalità di
procedura. Ad essi compete esprimere un
preliminare parere consultivo in caso di proposta - fatta dal Consiglio - di
radiazione di enti federati, Consigli Direttivi di Enti federati (art. 11 lett.
C) di modifica dello statuto, di scioglimento dell'associazione.
ART. 19
I membri del Consiglio,
dell’Ufficio di Presidenza, del Collegio dei probiviri, restano in carica un
triennio e sono rieleggibili. I membri nominati a triennio iniziato, restano in
carica fino allo scadere del triennio in corso; essi sono rieleggibili.
Nel caso di vacanza, per
qualsiasi causa, delle mansioni ed uffici previsti negli organi statutari, si
osservano le seguenti norme:
a)
i membri
“elettivi” vengono sostituiti da coloro che nelle votazioni seguivano con il
maggior numero di voti;
b) i membri "di nomina", vengono sostituiti da
persone designate dall'autorità
competente a norma dell'art. 8;
c)
i membri
"cooptati" vengono sostituiti
da nuovi membri "cooptati" a
norma dell'art. 8;
d)
le cariche
vengono attribuite a norma dell'art. 8;
e)
al Presidente e
in sua assenza al Vice Presidente in odine di età compete provvedere alla
reintegrazione dei membri componenti i diversi organi entro un mese dalla data
di vacanza;
f)
in caso di
dimissioni del Consiglio Direttivo l'Ufficio di Presidenza rimarrà in carica
per ordinaria amministrazione con l'obbligo di convocare entro tre mesi
l'Assemblea Generale per l'elezione di un nuovo Consiglio a norma dell'art 8.
MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
DELLA F.I.S.M.
CIRCONDARIALE
ART. 20
Lo statuto può essere
modificato su proposta del Consiglio Direttivo, preventivamente iscritta
all'ordine del giorno, con deliberazione della Assemblea Generale adunata in
sessione ordinaria o straordinaria alla quale siano presenti, in proprio o per delega,
non meno di tre quarti degli associati. La deliberazione è presa a maggioranza
assoluta dei presenti.
ART. 21
Per lo scioglimento della
federazione è necessaria la convocazione di apposita assemblea generale con la
presenza di tre quarti degli associati.
La relativa deliberazione a
scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento della
maggioranza dei presenti, i quali, nomineranno uno o più liquidatori.
La proposta di scioglimento
può essere fatta dal Consiglio Direttivo legittimamente in carica o da un terzo
degli associati.
ART. 22
In caso di scioglimento
l'eventuale patrimonio della associazione residuato alla liquidazione di ogni
passività, sarà devoluto a beneficio delle scuole materne regolarmente
associate in proporzione al numero degli assistiti.
ART. 23
I probiviri non hanno
competenza su questioni attinenti la loro persona o gli enti da loro
rappresentati.
In questi casi vengono
suppliti dal primo non eletto che ha riportato il maggior numero di voti.
ART. 24
Tutte le
decisioni che interessano persone, verranno prese a voti segreti, le altre
decisioni, potranno essere prese a voti palesi, a meno che l'assemblea a maggioranza non chieda la votazione segreta.
ART. 25
Nessun compenso spetta ai
membri del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei
Sindaci, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento
dell’incarico.
La funzione di Segretario
può prevedere un compenso adeguato e proporzionale alle prestazioni orarie.
ART. 26
È
riconosciuta al Consiglio Direttivo la
facoltà di emanare un Regolamento contenente le norme di attuazione del
presente statu to. Le norme contenute nel regolamento si intendono vincolanti
per gli aderenti.
Per quanto non contemplato
dallo Statuto, valgono le norme di Legge.
F.ti:
MIGLIORATI Luigia GLIORI
Ciro
CASADEI Don
Nicola SAC.
AMATI Aldo
BUFFAGNI MARIA
DOTT. ZACCARINI Mario
Notaio
Repertorio n. 19100 Matr. 12080- 19 Giugno 1975
c/o Dott. Mario Zaccarini - Notaio in Rimini
Registrato a Rimini il20/06/1975 al nr. 1861 mod. I
Cod. Fisc. della Federazione 91000520402