lunedì 10 febbraio 2014

STATUTO F.I.S.M. RIMINI 19 giugno 1975

STATUTO CIRCONDARIALE

STATUTO DELLA F.I.S.M.
Federazione Italiana Scuole Materne
Circondario di Rimini

REP. N.19100                                                                       MATR. N. 12.080

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno diciannove del mese di giugno
in Rimini, nel mio studio in Piazza Ferrari nr. 22; avanti a me Dr. Mario Zaccarini, notaio in Rimini, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, senza assistenza di testimoni, per avervi i comparenti rinunciato, tra loro d'accordo e col mio consenso, sono personalmente comparsi:
1)   MIGLIORATI LUIGIA, insegnante, nata a Cantalice (Rieti) il 19 aprile 1927 e domiciliata a Rimini, via Medusa nr. 22;
2)   GLIORI CIRO, pensionato, nato a Rimini1'8ottobre 1913 ed ivi domiciliato in via Guicciardini nr. 2;
3)  M.R. CASADEI DON NICOLA, sacerdote, nato a Verucchio il 31 agosto 1924 e domiciliato a Igea Marina di Bellaria, via Virgilio nr. 4;
4)  M.R. AMATI DON ALDO, sacerdote,  nato a Rimini il 16 settembre 1939 e domiciliato a Rimini via Covignano nr. 238;
5)  BUFFAGNI MARIA, religiosa, nata a Castellarano (Reggio Emilia) il 17 agosto 1937 e domiciliata a Rimini, Via Bonsi nr. 18;
tutti cittadini italiani, comparenti della cui identità personale sono io notaio certo, i quali stipulano quanto segue:

1)          E’ costituita fra essi comparenti una associazione volontaria denominata “F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) – Circondario di Rimini”, ([*]) alla quale possono aderire le scuole materne non statali del Circondario di Rimini, che ne facciano domanda.
2)           L'associazione ha sede in Rimini, attualmente in via Medusa nr. 22 ed è costituita nella forma e con gli scopi di cui allo statuto che viene allegato a questo atto sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale.
               Tale statuto composto di nr. 26 articoli, contiene tutte le indicazioni prescritte dalla legge e servirà a regolare la vita e l'attività dell'associazione; tutti i comparenti dichiarano di averne piena ed esatta conoscenza per averlo letto di persona e di accettarlo in ogni sua parte, all'uopo lo firmano in calce in ciascun foglio, dispensandomi dal darne lettura.
3)           L'associazione ha fini di servizio, coordinamento, promozione, rappresentanza delle scuole materne associate, come meglio specificato nello statuto allegato.
4)           La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
5)           Sono organi della associazione:
a)        l'assemblea generale degli associati;
b)        il Consiglio Direttivo;
c)         il Presidente;
d)        il Segretario;
e)        l'Ufficio di Presidenza;
f)          il Collegio dei Probiviri.

6)           A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono eletti:
MIGLIORATI LUIGIA                       Presidente
BUFFAGNI SUOR MARIA               Segretaria
GLIORI CIRO                                   Consigliere
SAC. ALDO AMATI                         Consigliere
       ai quali sono da aggiungere a norma di statuto i due membri nominati dalla autorità ecclesiastica e i tre esperti.
Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

7)           La nomina dei probiviri dovrà essere fatta dalla Assemblea Generale nella sua prima riunione.

8)           Il Consiglio Direttivo, come sopra nominato, durerà in carica fino alla prossima assemblea generale;

9)           La quota di associazione viene fissata in Lire 8.000 (ottomila), annuali salvo variazioni da apportarsi annualmente dal Consiglio Direttivo:

10)     I comparenti autorizzano il Presidente sig.na Migliorati Luigia, a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale consegui­ mento della personalità giuridica da pane dell'associazione; a tale esclusivo scopo le conferiscono ogni più ampia ed opportuna facoltà per apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte le modifiche, aggiunte o riduzioni che venissero richieste dalle competenti autorità.

11)     Le spese di questo atto e conseguenti tutte, sono a carico della associazione.

Il presente atto, dattiloscritto con nastro indelebile da persona di mia fiducia in quattro pagine e pane della quinta di due fogli, è stato da me notaio letto ai comparenti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

F.tì:
MIGLIORATI LUIGIA                                 GLIORI CIRO
DON NICOLA CASADEI                            SAC. ALDO AMATI
BUFFAGNI MARIA
Dott. MARIO ZACCARINI NOTAIO         

STATUTO CIRCONDARIALE

STATUTO DELLA F.I.S.M.
Federazione Italiana Scuole Materne
Circondario di Rimini

NATURA-SCOPI-MEZZI
ART.  1

È costituita in Rimini la "F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne" Circondario di Rimini.
Ad essa possono aderire tutte le scuole materne non statali che si adeguano agli "Orientamenti didattici" emanati con D.P.R. dell'II giugno 1958 nr. 584 e agli "Orientamenti dell'attività educativa nella Scuola Materna "emanati con D.P.R. del 10 settembre 1969, nr. 647, per rispondere alla finalità di <<educazione di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia>>, ai sensi dell'art. I della Legge nr. 444 del18 marzo 1968.
Potranno aderire anche Asili ed altri Istituti di assistenza, beneficenza per l'infanzia,  a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

E’ costituito in Rimini la F.I.S.M. – Federazione Italiana Scuole Materne – Provincia di Rimini.
Ad esso possono aderire tutte le Scuole Materne non statali che rispondono alle finalità di “educazione di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia ai sensi dell’art. 1 della Legge 444 del 18 marzo

ART.2

         La Federazione in rappresentanza degli Enti Associati, riservata la propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale: a) aderisce, fin dal suo costituirsi alla F.I.S.M. nazionale, avente sede a Roma, di cui accetta lo statuto; b) potrà aderire alle istituzioni che, a qualsiasi livello, perseguono scopi identici o analoghi o che favoriscano la migliore realizzazione degli scopi; c) potrà instaurare rapporti con altri enti nell'ambito degli scopi istitutivi, dando vita a consulte provinciali.

ART.3

La Federazione si propone fini di servizio, coordinamento, promozione, rappresentanza delle Scuole Materne associate. In particolare:
a)    procura agli enti federati assistenza morale, giuridica, didattica, al fine di favorirne il miglioramento funzionale ed educativo;
b)    promuove in modo adeguato alle esigenze pedagogiche - nell'ambito dello sviluppo integrale della personalità del fanciullo - o educazione religiosa, in una visione cristiana della vita, in armonia con l'opera della famiglia e della comunità ecclesiale;
c)     cura l'adeguamento di ogni Scuola Materna ai requisiti previsti dalle leggi vigenti;
d)    coordina l'attività delle scuole aderenti alla Associazione predisponendo adeguati servizi;
e)    promuove la costituzione di Scuole Materne:
f)      rappresenta gli Enti associati nei rapporti con le Autorità competenti; ne coordina le istanze e ne evidenzia il contributo nel campo dell’educazione prescolastica e della assistenza alle famiglie;
g)    favorisce la qualificazione, la formazione permanente degli educatori e dei collaboratori;
h)    promuove lo studio dei problemi pedagogici, sociali, assistenziali ed amministrativi connessi alla scuola materna;
i)       prevede, in casi eccezionali, la gestione diretta di scuole materne.

ART.4

La Federazione rispetta la fisionomia giuridica e l'autonomia statutaria ed amministrativa degli associati i quali pertanto conservano integralmente la responsabilità della gestione e dell'amministrazione dei rispettivi enti.

ART.5

La Federazione, per assolvere i compiti di cui all'art. 3 si avvale di propri uffici e della collaborazione di esperti in campo didattico, psico-pedagogico, giuridico ed amministrativo.

ART.6

Il patrimonio della Federazione è costituito:

a)     dalle quote associative annuali determinate con delibera del consiglio Direttivo;
b)     dai beni che verranno acquisiti dalla federazione;
c)      da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
d)     da eventuali donazioni ed erogazioni.

ART. 7

Diventano soci le scuole materne non statali che, facendo propria la finalità della F.I.S.M. circondariale, presentano domanda scritta e sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo.
La decadenza da socio avviene per dimissione, o per delibera del Consiglio Direttivo, a motivo di inosservanza delle norme statutarie, sentito il parere del collegio dei probiviri, a norma dell’art. 18 dello Statuto.

ORGANI DELLA F.I.S.M. E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 8

Sono Organi dell'Associazione:

l) L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI composta dai legali rappresentanti o loro delegati degli enti federati in misura di uno per ogni scuola materna e dai componenti il Consiglio Direttivo con diritto di voto.
2) Il CONSIGLIO DIRETTIVO composto di nove membri di cui:
a)quattro membri soci eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea Generale;
b) due membri anche non soci nominati da autorità ecclesiastica, tra cui il consulente ecclesiastico;
c) tre esperti, anche non soci, cooptati dal Consiglio Direttivo, che abbiano specifica competenza in materia pedagogico­ didattica, giuridico-sociale, amministrativa, sanitaria.
3) Il Presidente eletto dal Consiglio fra i suoi membri.
4) Il Segretario scelto dal Presidente fra i membri del Consiglio.
5) L'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Consulente Ecclesiastico, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, eletti dal Consiglio fra i suoi membri.
6) Il Collegio dei Probiviri in numero di tre effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea generale, presieduto dall'eletto con maggior numero di voti.

ART. 9

L’Assemblea generale ha il compito di:
a)   esaminare la situazione morale, educativa, giuridica, assistenziale, e – se richiesta ed ai soli fini consultativi – la situazione finanziaria degli enti associati e formulare proposte al Consiglio Direttivo;
b)   esaminare il piano annuale dell'attività della federazione proposto dal Consiglio Direttivo, apportando eventuali modifiche;
c)    esaminare ed esprimere motivato parere sul bilancio annuale della associazione;
d)   eleggere i membri del Consiglio direttivo;
e)    eleggere ogni tre anni il Collegio dei probiviri;
f)      ratificare eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento della F.I.S.M. Circondariale deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, su convocazione scritta del Presidente in base a delibera del Consiglio notificata almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
Si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di almeno un quinto degli enti federati o per deliberazione del Consiglio Direttivo.
Le adunanze dell'assemblea sono presiedute e dirette da un Presidente eletto dall’Assemblea stessa, il quale è assistito dal Segretario e, se necessario, da due scrutatori.
L'Assemblea dei soci è valida quando è presente in proprio o per delega la maggioranza degli associati.
Non raggiungendosi la maggioranza, l'adunanza  è valida in seconda convocazione, dopo un'ora dell'orario fissato, qualunque sia il numero dei soci presenti.
In caso di votazione per modifica dello statuto è necessaria la presenza dei due terzi dei soci (art. 21).
Gli enti federati possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, con delega scritta in calce all’avviso di convocazione; la regolarità delle deleghe è verificata dal Presidente dell’Assemblea o da suo delegato.
Un associato non può essere portatore di più di due deleghe ed avrà diritto a tanti voti quante sono le scuole materne che rappresenta. Delle riunioni si redige il verbale firmato dal Presidente della Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il loro incarico si esaurisce con i lavori dell’Assemblea stessa.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo, che di norma si riunisce ogni trimestre, ha il compito di:
a)     dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea generale, curando la attuazione del Piano Annuale;
b)     accettare e dimettere gli associati a norme degli artt. 7 e 18 dello Statuto;
c)      deliberare la sospensione e lo scioglimento del Consiglio Direttivo o di amministrazione degli enti federati se e quando previsto dallo statuto  locale, e nominare  una gestione commissariale quando la loro attività entri in palese contrasto o comunque violi le finalità, la natura e modalità del loro atto costitutivo, sentito il parere del collegio dei probiviri (art. 18);
d)     di ratificare per renderla esecutiva, la deliberazione di cessazione degli enti federati decisa dai rispettivi organi statutari o deliberarne la sopravvivenza provvedendo ad una forma di­ versa di gestione della scuola materna;
e)     deliberare modifiche del presente statuto e lo scioglimento della F.I.S.M. Circondariale,[†]  sentito il parere del collegio dei probiviri (art. 18). La delibera diviene esecutiva quando sia stata ratificata dall'Assemblea dei Soci (artt. 9 e 21);
f)       deliberare la data di convocazione ordinaria e straordinaria della assemblea generale dei soci e definirne l'ordine  del giorno;
g)     vigilare sull'attività delle singole scuole materne nel rispetto della loro autonomia patrimoniale ed amministrativa, curandone il migliore funzionamento e coordinamento sul piano morale, religioso, didattico, amministrativo, in conformità alle norme di legge;
h)     compilare il bilancio annuale preventivo e consuntivo da sottoporre all’esame dell’assemblea generale;
i)        sollecitare aiuti finanziari da parte dello Stato, di enti pubblici e privati in favore degli associati;
j)         promuovere iniziative di carattere didattico, assistenziale, amministrativo ed economico, qualificanti la F.I.S.M. Circondariale e gli enti federati;
k)      assolvere a tutti i compiti e prestare tutti i servizi di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della federazione.
Nomina i dipendenti necessari al funzionamento della federazione, ne determina la retribuzione e compila il Regolamento Interno, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati ed i dipendenti.

ART. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione scritta del Presidente, in sessione ordinaria ogni tre mesi ed in sessione straordinaria quando il Presidente o tre membri del Consiglio ne ravvisano la necessità.
La sessione è valida quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Ogni decisione viene presa a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Presidente, ove lo ritenga opportuno e su richiesta di tre Consiglieri può invitare alle riunioni, anche in via permanente ma senza diritto di voto, esperti nelle diverse materie.

ART. 14

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la federazione nei confronti di terzi, delle autorità e di in giudizio; convoca e presiede le sessioni del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza, nomina il Segretario, dirige tutta l’attività della Federazione, firma la corrispondenza e gli atti di ufficio; emette e firma i mandati di pagamento secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione.
Cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica, da parte di questo alla successiva riunione. Il Presidente ha facoltà di delegare il Vice Presidente o altro membro del Consiglio, ad esercitare le sue funzioni. In sua assenza e in mancanza di delega esercita le funzioni di Presidenza il Vice.

ART. 15

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente nella direzione della F.I.S.M. provinciale; si riunisce di regola almeno mensilmente a discrezione del Presidente o su richiesta di due membri.

ART. 16

Il Segretario ha il compito di diramare gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea Generale su incarico del Presidente, redigere i verbali dell'Ufficio di  Presidenza e del Consiglio Direttivo e li raccoglie con successione cronologica e progressiva in libri distinti; tiene aggiornato l'elenco dei soci, cura la contabilità della federazione secondo le modalità fissate da apposita deliberazione consigliare; predispone i bilanci da presentare all'esame del Consiglio entro i termini da questo fissati, riscuote e quietanza contributi ordinari e straordinari e tutti i proventi e provvede al pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria controfirmando i mandati emessi dal Presidente o dal suo delegato (art. 14), cura l’inventario dei beni della federazione, espleta tutte le pratiche che per legge riguardano l’attività della federazione.

Il Consulente Ecclesiastico
ART. 17

In considerazione della rilevanza che la F.I.S.M. riconosce alla componente etico - religiosa dell'attività educativa, tenuto conto altresì che la maggior parte delle scuole federate è gestita e diretta da persone o enti ecclesiastici e religiosi il Consulente Ecclesiastico curerà in particolare i rapporti con l'autorità  ecclesiastica e le superiori di congregazioni religiose; l'ispirazione cristiana dell'educazione religiosa.

ART. 18

Il Collegio dei Probiviri vigila l'attività della F.I.S.M. Circondariale curandone l'adeguamento allo statuto; e pone al Consiglio Direttivo o alla Assemblea le sue conclusioni.
Ai probiviri sono attribuite anche le funzioni di pacifici compositori di controversie e contestazioni che sorgessero fra enti federati o fra detti enti e federazione Circondariale. Essi giudicheranno ex bono et a equo senza formalità di procedura. Ad essi compete esprimere  un preliminare parere consultivo in caso di proposta - fatta dal Consiglio - di radiazione di enti federati, Consigli Direttivi di Enti federati (art. 11 lett. C) di modifica dello statuto, di scioglimento dell'associazione.

ART. 19

I membri del Consiglio, dell’Ufficio di Presidenza, del Collegio dei probiviri, restano in carica un triennio e sono rieleggibili. I membri nominati a triennio iniziato, restano in carica fino allo scadere del triennio in corso; essi sono rieleggibili.
Nel caso di vacanza, per qualsiasi causa, delle mansioni ed uffici previsti negli organi statutari, si osservano le seguenti norme:
a)      i membri “elettivi” vengono sostituiti da coloro che nelle votazioni seguivano con il maggior numero di voti;
b)     i membri "di nomina", vengono sostituiti da persone designate dall'autorità  competente a norma dell'art. 8;
c)      i membri "cooptati"  vengono sostituiti da  nuovi membri "cooptati" a norma dell'art. 8;
d)     le cariche vengono attribuite a norma dell'art. 8;
e)      al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente in odine di età compete provvedere alla reintegrazione dei membri componenti i diversi organi entro un mese dalla data di vacanza;
f)        in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo l'Ufficio di Presidenza rimarrà in carica per ordinaria amministrazione con l'obbligo di convocare entro tre mesi l'Assemblea Generale per l'elezione di un nuovo Consiglio a norma dell'art 8.

MODIFICHE  ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
DELLA F.I.S.M. CIRCONDARIALE

ART. 20

Lo statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo, preventivamente iscritta all'ordine del giorno, con deliberazione della Assemblea Generale adunata in sessione ordinaria o straordinaria alla quale siano presenti, in proprio o per delega, non meno di tre quarti degli associati. La deliberazione è presa a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 21

Per lo scioglimento della federazione è necessaria la convocazione di apposita assemblea generale con la presenza di tre quarti degli associati.
La relativa deliberazione a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento della maggioranza dei presenti, i quali, nomineranno uno o più liquidatori.
La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo legittimamente in carica o da un terzo degli associati.

ART. 22

In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio della associazione residuato alla liquidazione di ogni passività, sarà devoluto a beneficio delle scuole materne regolarmente associate in proporzione al numero degli assistiti.

ART. 23

I probiviri non hanno competenza su questioni attinenti la loro persona o gli enti da loro rappresentati.
In questi casi vengono suppliti dal primo non eletto che ha riportato il maggior numero di voti.

ART. 24

         Tutte le decisioni che interessano persone, verranno prese a voti segreti, le altre decisioni, potranno essere prese a voti palesi, a meno che l'assemblea  a maggioranza non chieda la votazione segreta.

ART. 25

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Sindaci, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico.
La funzione di Segretario può prevedere un compenso adeguato e proporzionale alle prestazioni orarie.

ART. 26

È riconosciuta al Consiglio Direttivo la facoltà di emanare un Regolamento contenente le norme di attuazione del presente statu­ to. Le norme contenute nel regolamento si intendono vincolanti per gli aderenti.
Per quanto non contemplato dallo Statuto, valgono le norme di Legge.

F.ti:

MIGLIORATI  Luigia                                           GLIORI Ciro
CASADEI  Don  Nicola                                       SAC. AMATI Aldo
BUFFAGNI  MARIA
DOTT. ZACCARINI Mario Notaio

Repertorio n. 19100 Matr. 12080-  19 Giugno 1975
c/o Dott. Mario Zaccarini - Notaio in Rimini
Registrato a Rimini il20/06/1975  al nr. 1861 mod. I

Cod. Fisc. della Federazione 91000520402





[*]  - Oggi provincia di Rimini
[†] - Oggi provinciale