martedì 29 aprile 2014

STATUTO NAZIONALE FISM VIGENTE

TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 - Costituzione e durata
1. La Federazione Italiana Scuole Materne - F.I.S.M. - fondata a Roma il 1° marzo 1974 è l'organismo associativo promozionale e rappresentativo delle scuole materne non statali operanti in Italia che si qualificano autonome e orientano la loro attività alla educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana dell' uomo, del mondo e della vita.
2. La durata è illimitata. La sua sede centrale è in Roma.
3. Le scuole materne aderenti possono promuovere aggregati e distinti servizi di accoglienza per bambini di età inferiore a tre anni nell’ambito del sistema di servizi per prima infanzia.
Art. 2 - Obbiettivi
1. La F.I.S.M. fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell' O.N.U. sui diritti dell’infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione italiana.
2. In particolare propugna:
a) i diritti fondamentali di libertà e di uguaglianza;
b) il diritto alla libertà di espressione e di educazione spirituale e religiosa;
c) il diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli e ad essere agevolati nell'adempimento dei compiti educativi;
d) il diritto alla libertà di insegnamento;
e) il diritto di enti e privati ad istituire scuole ed istituti di educazione;
f) il dovere dello Stato di assicurare alle scuole non statali piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
Art. 3 - Struttura della Federazione
1. La F.I.S.M. ha struttura democratica ed opera, nella sua articolazione nazionale, regionale e provinciale, mediante attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai propri aderenti, senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. A livello provinciale le scuole materne autonome costituiscono le Federazioni Provinciali delle Scuole Materne autonome, con propri organi, statuti e regolamenti e con finalità coerenti a quelle della Federazione a livello nazionale.
3. Eccezionalmente, per particolari necessità collegate alla situazione del territorio, possono essere costituite - su conforme parere della Federazione Nazionale - Federazioni sub-Provinciali o sovra-Provinciali con attività limitata a parte della circoscrizione provinciale o inter-provinciale.
4. Le Federazioni Provinciali e le eventuali Federazioni sub-Provinciali o sovra-Provinciali costituiscono le Federazioni Regionali.
5. Le Federazioni Provinciali, sub-Provinciali o sovra-Provinciali, nonché le Federazioni Regionali costituiscono la Federazione Nazionale.
6. L'attività delle Scuole Materne, delle Federazioni Provinciali, delle eventuali Federazioni sub-Provinciali o sovra-Provinciali e delle Federazioni Regionali - che assumono nel presente Statuto la qualificazione di "enti
federati" - è regolata, oltre che dallo Statuto nazionale, dagli Statuti e/o Regolamenti che, ai diversi livelli, configurano la composizione numerica e le dettagliate competenze dei singoli organi, fissano le modalità di
convocazione, stabiliscono le procedure di funzionamento e le forme di votazione per le deliberazioni e le nomine.
7. Gli Statuti e/o Regolamenti regionali e provinciali preesistenti, già riconosciuti, possono derogare alle previsioni contenute, rispettivamente, nel Capo II e nel Capo III del Titolo II del presente Statuto.
Art. 4 - Gestione comunitaria
1. La F.I.S.M. cura che le scuole siano esperienza di sostegno e di formazione delle giovani famiglie e luogo privilegiato di incontro dell'impegno attivo dei genitori con la ricchezza del carisma delle educatrici religiose e con la vocazione matura di insegnanti ed operatori laici.
Art. 5 - Scopi e strumenti
1. La F.I.S.M. ai diversi livelli si propone fini di rappresentanza, servizio, coordinamento e tutela degli enti federati.
2. In particolare:
a) garantisce ad essi autonomia statutaria, regolamentare ed amministrativa, ne rispetta la personalità morale e giuridica e ne difende la proprietà patrimoniale;
b) promuove la nascita di nuove scuole materne;
c) rappresenta gli enti federati nei rapporti con le autorità civili e religiose;
d) garantisce agli enti federati assistenza giuridica, pedagogica, didattica ed amministrativa;
e) cura opportuni mezzi di informazione interni ed esterni alla Federazione;
f) favorisce la qualificazione e la formazione permanente delle educatrici e degli altri operatori della scuola materna, mediante iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
g) sollecita, con adeguata azione ai diversi livelli, provvedimenti legislativi ed interventi economici a sostegno dell'autonomia delle singole scuole;
h) informa e sensibilizza l'opinione pubblica intorno ai problemi e al servizio reso alla comunità dalla scuola materna autonoma.
3. La F.I.S.M. realizza i suoi scopi con gli strumenti più idonei, tra i quali la stampa di libri, la pubblicazione di giornali e riviste, la produzione e la distribuzione di film e di audiovisivi.
Art. 6 - Contenuti del patto federativo
1. L'adesione alla F.I.S.M. comporta accettazione dello Statuto nazionale, comportamenti operativi coerenti con le finalità statutarie, realizzazione di attività adeguate alle esigenze degli enti federati, puntuale assolvimento degli oneri federativi, a partire dal versamento delle quote associative.
Art. 7 - Consulente ecclesiastico
1. In considerazione della natura della Federazione e in riconoscimento del rilevante valore della componente etico-religiosa dell'attività educativa è prevista, ai tre livelli territoriali, la designazione da parte della competente Autorità ecclesiastica di un Sacerdote, in qualità di Consulente ecclesiastico.
Art. 8 - Patrimonio sociale
1. Il patrimonio della F.I.S.M. è costituito:
a) dalle quote associative degli enti federati, stabilite dal competente organo nazionale, regionale, provinciale eventualmente subprovinciale o sovra-provinciale;
b) da eventuali contributi di enti pubblici e privati.
2. Non esiste fusione di beni tra F.I.S.M. ed enti federati. Ogni singolo ente, quindi, rimane sempre l'unico ed esclusivo responsabile, titolare dei diritti e dei doveri inerenti alla sua costituzione e all'esercizio delle sue attività.
Art. 9 - Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario della F.I.S.M. si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio il competente organo predispone, per l'approvazione, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
Art. 10 - Cessazione di appartenenza alla F.I.S.M.
1. Le singole scuole cessano di far parte della F.I.S.M.:
a) per revoca dell'atto di adesione;
b) per radiazione, deliberata - per gravi inosservanze delle norme di cui agli artt. 1,5 e 6 del presente Statuto - dal Consiglio Direttivo Provinciale, eventualmente sub-Provinciale o sovra-Provinciale.
Avverso il relativo provvedimento è ammesso ricorso all' Assemblea Provinciale, eventualmente sub-Provinciale o sovra-Provinciale.
2. Gli organi della F.I.S.M. provinciale e regionale possono essere sospesi - con conseguente adozione dei provvedimenti previsti dall' art. 20, c.8 del presente Statuto - da parte della Segreteria Nazionale, ove si verifichino le medesime, gravi violazioni contemplate nella lett. b) del precedente comma.
Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale.
Art. 11 - Liquidazione
1. In caso di scioglimento della F.I.S.M., le eventuali giacenze patrimoniali saranno devolute alle F.I.S.M. Provinciali in quanto enti aventi le stesse finalità della disciolta Federazione Nazionale.
TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Capo I - F.I.S.M. Nazionale
Art. 12 - Organi della F.I.S.M. Nazionale
1. Sono organi della F.I.S.M. Nazionale:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Segretario Nazionale;
d) la Segreteria Nazionale;
e) il Presidente Nazionale;
f) il Vice Presidente Nazionale;
g) il Consulente Ecclesiastico Nazionale.;
h) il Collegio dei Revisori dei Conti;
i) il Collegio dei Probiviri.
2. Il Congresso Nazionale si celebra ogni 4 anni.
3. Per la stessa durata restano in carica i rimanenti organi della F.I.S.M. Nazionale.
Art. 13 - Struttura del Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale è costituito:
a) dai Presidenti delle Federazioni Provinciali e Regionali;
b) dai membri del Consiglio Nazionale;
c) dal Presidente e dal Vice Presidente Nazionale;
d) dal Segretario Nazionale;
e) da un delegato provinciale ogni 50 scuole o frazione di 50;
f) dal Consulente Ecclesiastico Nazionale.
2. La partecipazione dei Presidenti e dei Delegati Provinciali è subordinata alla regolarità del versamento delle quote associative.
Art. 14 - Convocazione del Congresso
1. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, oltre che in sessione ordinaria, alla scadenza prevista dal precedente art. 12, in sessione straordinaria su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Nazionale.
Art. 15 - Attribuzioni del Congresso
1. Il Congresso Nazionale:
a) delibera sulla relazione consuntiva del Segretario Nazionale;
b) indica le linee programmatiche della Federazione attraverso il dibattito congressuale e le mozioni conclusive;
c) approva modifiche dello Statuto tranne quelle di cui alla lettera m) dell’art. 18;
d) elegge il Presidente e il Vice Presidente Nazionale, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento;
e) elegge il Consiglio Nazionale;
f) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) elegge il Collegio dei Probiviri;
h) delibera lo scioglimento della F.I.S.M.
2. Le votazioni di cui alle lett. d), e), f) e g), in quanto riguardanti persone, avvengono per scrutinio segreto.
3. Tutte le funzioni deliberative di cui alle lett. a), e), f), g), h), e le mozioni di cui alla lettera b) vengono esercitate con votazioni assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Per le funzioni di cui alle lettere c) e d) è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti.
5. Per le elezioni di cui alla lettera d), ove la predetta maggioranza non sia raggiunta nella prima votazione, è richiesta, in una seconda votazione, la maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 16 - Struttura del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale è costituito:
a) da 20 Membri eletti su lista regionale;
b) da 25 Membri eletti dal Congresso tra i suoi componenti;
c) da un massimo di 6 Membri esperti, cooptati dai 45 eletti, scelti anche fuori dal Congresso;
d) dai Presidenti Regionali, ove non eletti nelle liste di cui alle lettere a) e b);
e) dalla Presidente Nazionale F.I.R.E., o sua Delegata.
2. Entra in carica un mese dopo le elezioni e resta in carica per il disbrigo degli affari ordinari un mese dopo l'elezione del nuovo Consiglio.
Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Nazionale 
1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, d'intesa con il Segretario Nazionale.
2. Presieduto dal Presidente Nazionale, si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno e in seduta straordinaria quando lo deliberi la Segreteria Nazionale o lo richiedano 1/3 dei Consiglieri.
3. Apposito Regolamento, predisposto dalla Segreteria Nazionale e approvato dal Consiglio Nazionale, disciplina il funzionamento, anche per Commissioni, del Consiglio medesimo, alle cui sessioni sono ordinariamente invitati, con voto soltanto consultivo, i Presidenti Provinciali.
4. Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide quando vi partecipino almeno il 50% più uno dei componenti.
5. Le proposte messe in votazione si intendono approvate ove raccolgano la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Occorre, invece, la maggioranza del 50% più uno dei componenti il Consiglio Nazionale per approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale.
6. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.
7. I Consiglieri Nazionali che risultino assenti ingiustificati a due sessioni consecutive del Consiglio Nazionale sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio stesso che individua anche i subentranti, secondo l'ordine dei voti riportati nell'ambito delle liste di provenienza, o, in mancanza, per cooptazione da parte del Consiglio Nazionale.
8. Ove le assenze riguardino Presidenti Regionali, il Presidente Nazionale ne informa i componenti degli organi regionali competenti.
Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale, a maggioranza assoluta dei presenti:
a) elegge nella prima seduta il Segretario Nazionale e 6 dei Consiglieri componenti la Segreteria;
b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dalla Segreteria;
c) approva il piano di lavoro annuale in attuazione delle indicazioni del Congresso;
d) adotta le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione del Congresso;
e) decide i ricorsi sui provvedimenti di sospensione adottati a carico di organi dei Consigli Provinciali o Regionali;
f) adotta i regolamenti per la disciplina dell'attività del Congresso e del Consiglio medesimo, e qualunque altro atto regolamentare non di competenza di altri organi;
g) ratifica il Contratto Collettivo di Lavoro siglato dalla Segreteria;
h) determina l'ammontare e le modalità di versamento delle quote associative dovute dalle F.I.S.M. provinciali;
i) delibera, su proposta della Segreteria, iniziative di provvedimenti legislativi tendenti a tutelare, sostenere e potenziare la scuola materna autonoma;
l) esamina lo stato dei problemi gestionali degli enti federati e propone iniziative e strumenti idonei ad affrontarli e risolverli;
m) adotta le modifiche necessarie all’adeguamento del presente Statuto a normative fiscali e previdenziali agevolative.
Art. 19 - Struttura della Segreteria Nazionale
1. La Segreteria Nazionale è costituita:
a) dal Segretario Nazionale;
b) da 6 Consiglieri eletti dal Consiglio Nazionale;
c) da 2 esperti scelti dalla Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale.
2. Le responsabilità operative dei singoli settori di lavoro sono attribuite dal Segretario ai membri della Segreteria d'intesa con gli interessati.
3. Partecipano alle riunioni della Segreteria il Presidente, il Vice Presidente e il Consulente Ecclesiastico Nazionale.
4. Due membri della Segreteria svolgono le funzioni di Segretari Nazionali Aggiunti: uno di essi è eletto dalla Segreteria, l'altro è scelto dal Segretario.
5. Uno dei membri della Segreteria, su proposta del Segretario, svolge le funzioni di Tesoriere.
Art. 20 - Attribuzioni della Segreteria
1. La Segreteria Nazionale è l'organo collegiale propulsivo dell'azione della Federazione, in adesione delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale, e nell'ottica del perseguimento ottimale degli obbiettivi e delle finalità federative.
2. Predispone le modifiche dello Statuto nazionale per le proposte di competenza del Consiglio Nazionale e gli schemi delle norme regolamentari da adottarsi dal Consiglio, e propone emendamenti agli Statuti e ai Regolamenti delle F.I.S.M. Regionali e Provinciali eventualmente sub-Provinciali o sovra-Provinciali.
3. Nei casi di urgenza esercita le competenze del Consiglio Nazionale, salvo ratifica nella prima riunione utile di quel consesso.
4. Adotta il regolamento per il proprio funzionamento, nonché predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo della F.I.S.M. Nazionale.
5. Conduce le trattative e sigla il Contratto Collettivo di Lavoro.
6. Ha facoltà di richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio Nazionale.
7. Delibera la sospensione degli organi delle F.I.S.M. Provinciali o Regionali nei casi in cui al c.2 del precedente art.10.
8. Adotta gli opportuni provvedimenti - anche mediante convocazione di ufficio dei rispettivi organi statutari - ove enti federati pongano in essere violazioni degli obblighi contenuti nel precedente art. 6.
Art. 21 - Attribuzioni del Segretario
1. Il Segretario Nazionale, rappresentante legale della Federazione nei confronti dei terzi, delle autorità e in giudizio, ha la responsabilità della politica federativa e ne dirige tutta l'attività.
2. Convoca la Segreteria, che presiede, e dà l'assenso per la convocazione del Consiglio Nazionale.
3. E' responsabile del funzionamento dell' Ufficio di Roma.
4. Emette e firma mandati e reversali, direttamente o attraverso il Tesoriere o altro delegato.
Art. 22 - Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente Nazionale, rappresentante dell'unità della Federazione, cura che l'attività della F.I.S.M. si sviluppi secondo lo spirito e la lettera dello Statuto e in piena aderenza alla natura, agli obbiettivi e alle finalità in esso contenuti.
2. Cura i rapporti internazionali della Federazione, convoca e presiede il Congresso e il Consiglio Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.
Art. 23 - Incompatibilità
1. Le funzioni di Presidente e di Segretario Nazionali sono incompatibili con l'assunzione di cariche elettive pubbliche nel Parlamento Nazionale e nei Consigli Regionali.
Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Si compone di tre membri effettivi, eletti dal Congresso. E' presieduto dall'eletto con maggior numero di voti.
2. Controlla l'amministrazione economica della F.I.S.M. esaminando i bilanci; ed esponendo alla Segreteria Nazionale le sue conclusioni. Può informare il Consiglio Nazionale dei rilievi dei quali la Segreteria non abbia tenuto conto.
Art. 25 - Collegio dei Probiviri
1. Composto da tre membri, eletti dal Congresso, ha funzioni di pacifico componimento di controversie e contestazioni tra enti federati e organi nazionali con esclusione di ogni altra giurisdizione.
2. Le controversie saranno giudicate ex bono et aequo secondo procedure fissate dallo stesso Collegio.
CAPO II
FEDERAZIONE REGIONALE
Art. 26 - Organi della Federazione Regionale
1. Gli Organi della Federazione Regionale F.I.S.M. sono:
a) il Consiglio Regionale;
b) il Direttivo Regionale;
c) il Presidente Regionale, eletto dal Consiglio nel suo seno.
Art. 27 - Struttura del Consiglio Regionale
1. Il Consiglio Regionale è costituito:
a) dai Presidenti delle Federazioni provinciali;
b) da un numero di Consiglieri provinciali da definire nei rispettivi Regolamenti regionali, in rapporto al numero delle scuole materne federate, tenuto conto della rappresentanza territoriale;
c) dai Consiglieri Nazionali F.I.S.M. residenti nella Regione;
d) da un rappresentante di scuola materna del settore F.I.R.E. espresso dalla delegazione regionale U.S.M.I.
Art. 28 - Funzioni del Consiglio Regionale
1. Il Consiglio Regionale ha compiti di servizio, coordinamento e rappresentanza delle Federazioni Provinciali, disciplinati da apposito Statuto e/o Regolamento.
2. Il Consiglio Regionale è convocato, almeno due volte l'anno, presieduto e rappresentato dal Presidente, eletto dal Consiglio Regionale a maggioranza dei presenti.
3. In fase costitutiva la riunione per l'elezione è convocata dal Presidente provinciale maggiormente rappresentativo.
4. Un verbale dell'elezione delle cariche deve essere inviato alla F.I.S.M. Nazionale.
Art. 29 - Il Direttivo Regionale
1. Il Direttivo Regionale è composto dal Presidente del Consiglio Regionale e dagli altri membri eletti dal Consiglio Regionale tra i propri membri secondo le previsioni dello Statuto regionale.
2. E' l'organo rappresentativo ed esecutivo che attua le deliberazioni del Consiglio Regionale e della Segreteria Nazionale.
CAPO III
FEDERAZIONE PROVINCIALE
Art. 30 - Organi della Federazione Provinciale
1. Organi della Federazione Provinciale F.I.S.M. sono:
a) L' Assemblea Provinciale, composta dai legali rappresentanti delle scuole materne federate. Può partecipare all' Assemblea il rappresentante eletto (o suo delegato) dei genitori, ove esistano nella Scuola gli Organi di gestione comunitaria.
b) Il Consiglio Direttivo composto da membri in parte eletti dall' Assemblea, in parte di diritto o cooptati, secondo le previsioni del Regolamento provinciale;
c) l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente del Consiglio, da due Vice-Presidenti eletti, dal Segretario e dal Tesoriere;
d) il Presidente eletto dal Consiglio fra i suoi membri;
e) il collegio dei Sindaci nominato dall'Assemblea;
f) i Consiglieri Nazionali della F.I.S.M. e i membri del direttivo regionale della F.I.S.M. residenti nella Provincia.
Art. 31 - L' Assemblea Generale
1. L'Assemblea generale è l'organo cui compete:
a) approvare lo Statuto e/o il Regolamento Provinciale ed eventuali modifiche proposte dal Consiglio;
b) approvare il piano annuale di attività;
c) eleggere i membri del Consiglio direttivo di sua competenza;
d) deliberare la eventuale costituzione di gruppi operativi in relazione alla divisione del territorio in distretti e comprensori;
e) designare i membri del Consiglio Regionale;
f) eleggere i delegati per il Congresso Nazionale;
g) decidere i ricorsi avverso i provvedimenti di radiazione di scuole.
2. Dei verbali delle elezioni delle cariche e delle designazioni deve essere fatto invio alla Segreteria Nazionale e Regionale.
Art. 32 - Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo, organo esecutivo delle deliberazioni dell' Assemblea :
a) predispone il piano annuale di attività;
b) predispone lo Statuto e/o il Regolamento provinciale;
c) elegge i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza;
d) delibera la radiazione delle scuole.
Art. 33 - Il Presidente provinciale
1. Il Presidente ha la rappresentanza della F.I.S.M. provinciale e la firma sociale; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, dirige tutta l'attività della Federazione provinciale, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 34 - Federazioni sub-Provinciali o sovra-Provinciali
1. Quanto previsto ai Capi II e III per le Federazioni Provinciali e i relativi organi si applica anche alle eventuali Federazioni sub-Provinciali o sovra-Provinciali.